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CONTRIBUTO INTEGRATIVO
Considerata la frequenza con la quale viene posto alla Segreteria dell'Ordine
il quesito riguardante l'applicazione del contributo integrativo, si riporta
qui di seguito il testo del comma n. 6 dell'art. 10 della L. 6/81 così
come modificata dalla L. 290/90:
" Il contributo integrativo non è dovuto per le prestazioni effettuate
nei rapporti di collaborazione tra ingegneri ed architetti anche in quanto
partecipanti ad associazioni o società di professionisti".
Ciò significa che, qualora dei professionisti o delle società di ingegneria
o di professionisti collaborino ad una attività di natura professionale,
il contributo integrativo sarà raccolto da chi emetterà la fattura verso
il cliente finale.
Pertanto nei rapporti che intercorrono tra ingegneri o architetti, anche
in quanto partecipanti ad associazioni o società di professionisti, il
contributo integrativo non è dovuto così come non è dovuto nei rapporti
di collaborazione tra società di ingegneria e tra queste e gli ingegneri
e gli architetti.
LA PREVIDENZA INTEGRATIVA
Inarcassa ha assunto un'importante
iniziativa per offrire ai professionisti nuove forme di previdenza
integrativa, operando per loro una scelta fra investimenti finanziari
selezionati, grazie ai canali privilegiati di analisi del mercato
che l'Ente ha acquisito nella sua funzione di presidio e controllo
del patrimonio.
E' infatti in avanzata fase di attuazione una società assicurativa
partecipata da Inarcassa e dedicata alla previdenza complementare
dei liberi professionisti, che prevede l'estensione anche ai familiari
conviventi e ai dipendenti dello studio. Ulteriori informazioni
sono consultabili nel sito Internet di Inarcassa www.inarcassa.it
RATEIZZAZIONE DEBITI
CONTRIBUTIVI
Il Consiglio di Amministrazione
di Inarcassa ha deliberato di concedere agli iscritti l'opportunità
di saldare i debiti contributivi che siano superiori a Lire 6.000.000.
in forma rateale, secondo le seguenti condizioni:
- i contributi pregressi devono essere relativi
al periodo 1982-1998 compresi
- la richiesta deve essere motivata da "temporanea
indisponibilità economica", con contestuale accettazione del debito,
purché la domanda venga effettuata entro 60 giorni dal ricevimento della
comunicazione di Inarcassa;
- il tasso di interesse è del 7% fisso per tutta
la durata del piano, per i piani concessi fino al 2002 compreso
- la durata del piano è stata fissata in tre
anni con rate quadrimestrali di uguale importo
- il contributo soggettivo minimo è pari a Euro 1.065,00
- il contributo integrativo minimo è pari a Euro
320,00
- il limite del reddito IRPEF (relativo al contributo
soggettivo) sul quale Inarcassa provvederà a calcolare il 10%, è pari
a Euro 71.600,00. Oltre tale reddito verrà applicata l'aliquota del
3%
- il contributo per l'indennità di maternità
dovuto dagli iscritti e dai pensionati è pari a Euro 50,00
INDENNITA' DI MATERNITA'
L'importo minimo dell'indennità
di maternità erogato da Inarcassa è pari a Euro 3.880,50
SIMULAZIONE CALCOLO
DELLA PENSIONE
Inarcassa ON line informa che ,
fra i servizi telematici studiati per gli iscritti, è stata attivata
la simulazione del calcolo della pensione.
Il servizio è disponibile per tutti gli utenti registrati di Inarcassa
ON line iscritti alla Cassa.
La procedura proposta consta in una simulazione e non ha alcun valore
documentale, ed è studiata in modo da fornire un'idea dell'importo annuo
lordo di pensione che si andrà a percepire quando si avrà maturato il
diritto, in base a dati che il professionista stesso potrà presumere
o stimare, come la data di pensionamento e i redditi professionali per
gli anni futuri.
Sarà possibile eseguire il calcolo apportando modifiche ai dati tutte
le volte che lo si desidera.
Per i professionisti che sono già utenti registrati di Inarcassa ON
line, per accedere al servizio basta collegarsi al sito www.Inarcassa.it
e digitare nell'area riservata i codici personali, quindi selezionare
dal menù laterale la voce simulazione calcolo pensione.
I professionisti che non avessero ancora effettuato la registrazione
al servizio telematico, possono farlo collegandosi a www.Inarcassa.it,
cliccare sul logo Inarcassa ON line e seguire le istruzioni per la registrazione.
COMUNICAZIONI AI CONTRIBUENTI
MOROSI IN MERITO AL RECUPERO DEI CREDITI TRAMITE SOCIETA' ESTERNA
SPECIALIZZATA
Inarcassa informa che, con apposita
delibera del Consiglio di Amministrazione, ha affidato a seguito di
una gara europea l'attività di recupero crediti nei confronti dei
professionisti morosi alla società Advancing Trade s.p.a.
L'azione di recupero riguarderà circa 12.000 professionisti e verrà
posta in atto gradualmente.
Il piano delle attività prevede una fase di test che coinvolge poche
centinaia di professionisti fino alla fine del 2002 e la messa a regime
nel corso del 2003.
Inarcassa procederà all'invio di una nota d'avviso nella quale comunica
agli interessati, perdurando il mancato pagamento, l'affidamento delle
pratiche alla società incaricata di recuperare il debito con il conseguente
aggravio di spese a loro carico.
Nella nota sono riportate le istruzioni necessarie ai professionisti
per provvedere ai versamenti e per darne tempestiva comunicazione
alla Direzione Amministrativa e Controllo via fax al numero 06/85274476,
oppure via e-mail alla casella amministrazione@inarcassa.it
REGIME SANZIONATORIO
Una delibera del Comitato
Nazionale dei Delegati del 22 marzo 1999 ha introdotto delle modifiche
statutarie al regime sanzionatorio, entrate in vigore dall'anno
di riferimento 1998 e successivi, in base alla quale:
- il termine stabilito per la presentazione delle comunicazioni reddituali
è fissato entro la fine del mese successivo alla data prescritta per
la dichiarazione prescritta per la dichiarazione annuale dei competenti
Uffici delle Imposte Dirette;
- l'omissione, il ritardo o l'infedeltà della comunicazione comportano
l'applicazione di una sanzione pari al 40 per cento dei contributi non
corrisposti entro il 31 gennaio successivo al termine di presentazione
della dichiarazione;
- nel caso in cui la comunicazione sia stata effettuata regolarmente,
ma i relativi conguagli contributivi siano stati corrisposti in ritardo,
viene applicata una sanzione pari al 15 per cento di quanto dovuto e
gli interessi di mora calcolati a decorrere dalle scadenze stabilite
per il singoli versamenti. Tale maggiorazione è ridotta ad un quarto
se il pagamento è effettuato entra i trenta giorni successivi alla scadenza;
- dall'anno 1999 e successivi, in caso di dichiarazioni omesse, infedeli
p presentate in ritardo, è comunque dovuta una penale pari al 15 per
cento del contributo soggettivo minimo in vigore nell'anno a cui la
dichiarazione si riferisce. In caso il ritardo o la rettifica siano
pervenuti a Inarcassa entro il 31 gennaio successivo alla scadenza,
la sanzione è ridotta alla metà.
- sui contributi non pagati e sulle somme dovute a titolo di sanzione
vengono applicati gli interessi di mora, nella stessa misura prevista
per le imposte dirette a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui doveva
essere presentata la comunicazione.
ESTENSIONE AI
FAMILIARI DELLE POLIZZE SANITARIE
RINNOVO DEL PIANO SANITARIO INTEGRATIVO
Inarcassa ricorda che il
termine di scadenza per l'estensione ai familiari delle Polizze
sanitarie Unipol, al fine di agevolare i professionisti, è stato
spostato dal 31 dicembre 2002 al 31 gennaio 2003, con copertura
assicurativa senza soluzione di continuità.
La copertura assicurativa, che per gli iscritti è a carico di
Inarcassa, comprende le seguenti garanzie base:
- - Grandi interventi Chirurgici (polizza A)
- - Grandi Eventi Morbosi (polizza B)
Inoltre, tutti gli associati hanno facoltà di ampliare tale copertura
a proprie spese aderendo
sempre entro il 31 gennaio 2003, al:
- - Piano sanitario integrativo (polizza C)
Il Piano Sanitario integrativo (polizza C) per il
"Rimborso dei ricoveri e delle spese mediche" è stato rinnovato
fino al 31 dicembre 2003, con premio invariato rispetto allo
scorso anno, ma ampliato con incrementi di massimali, indennità
sostitutiva, percentuali di rimborso e nuove prestazioni.
Inoltre è stato creato un pacchetto aggiuntivo di servizi denominato
"Visite specialistiche ed accertamenti diagnostici, lenti e prestazioni
odontoiatriche", a cui l'associato può scegliere di aderire
con un incremento contenuto sul premio, a seconda delle proprie
esigenze.
Anche la polizza C può essere estesa al nucleo familiare
(sempre entro il 31 gennaio 2003), alle seguenti condizioni:
- - i familiari devono essere inclusi in almeno una delle due garanzie
coperte dalla Polizza base (Gravi Interventi e/o Gravi Eventi Morbosi);
- - è necessaria l'adesione dell'associato stesso al Piano Integrativo.
E' in fase di invio a tutti gli associati Inarcassa
una nota informativa a cura della Unipol, con i moduli necessari
per le adesioni alle polizze sanitarie (A, B e C).
Per le estensioni ai familiari relative a tutte le Polizze, è necessario
che i professionisti utilizzino soltanto i nuovi moduli, che riceveranno
in questi giorni.
Maggiori dettagli ed informazioni possono essere ottenuti visitando
il sito di Inarcassa www.inarcassa.it,
chiamando il numero verde di Unisalute 800.016644, le linee
dedicate 051/6386280, 051/6386339, 051/6386218,
oppure le linee dedicate dell'Ufficio Servizi agli Iscritti di
Inarcassa 06/85274442, 06/85274484.
A richiesta, potranno essere inviate copie delle relative brochures.
Riteniamo utile ricordare che Inarcassa, limitatamente allo stanziamento
previsto annualmente in bilancio, concede sussidi a iscritti o beneficiari
di qualsiasi tipo di pensione erogata da Inarcassa, nel caso in
cui si verifichi uno stato di bisogno per disagio economico contingente
o momentaneo con specifico riguardo al casi particolari conseguenti
lo stato di maternità, di malattia o infortunio.
Condizione necessaria per rendere possibile l'erogazione del sussidio
è che il reddito familiare imponibile dell'avente diritto, quale
conseguito nell'anno precedente la domanda, non sia stato superiore
a quattro volte la pensione minima annuale erogabile dall'ente per
lo stesso periodo, aumentata di un quarto per ogni familiare a carico.
Il relativo regolamento è consultabile presso la segreteria o sul
sito della Cassa www.inarcassa.it.
REGOLAMENTO SUSSIDI
Riteniamo utile ricordare
che Inarcassa, limitatamente allo stanziamento previsto annualmente
in bilancio, concede sussidi a iscritti o beneficiari di qualsiasi
tipo di pensione erogata da Inarcassa, nel caso in cui si verifichi
uno stato di bisogno per disagio economico contingente o momentaneo
con specifico riguardo al casi particolari conseguenti lo stato
di maternità, di malattia o infortunio.
Condizione necessaria per rendere possibile l'erogazione del sussidio
è che il reddito familiare imponibile dell'avente diritto, quale
conseguito nell'anno precedente la domanda, non sia stato superiore
a quattro volte la pensione minima annuale erogabile dall'ente
per lo stesso periodo, aumentata di un quarto per ogni familiare
a carico.
Il relativo regolamento. è consultabile presso la segreteria o
sul sito della Cassa.
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