RIFORMA DEGLI ALBI
Si riportano qui di seguito alcune considerazioni relative agli effetti
che l'applicazione del D.P.R. n. 328 del 5.6. 2001 "Modifiche ed integrazioni
della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di stato e delle
relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina
dei relativi ordinamenti", avrà sulla tenuta degli albi L' argomento è
già stato affrontato nel corso dell'incontro con gli iscritti del giorno
12 ottobre scorso con i consiglieri nazionali Massimo Gallione, Pierluigi
Missio e Nevio Parmeggiani .
Il decreto in oggetto è entrato in vigore il 1° settembre
scorso e introduce molti elementi di novità nell'ambito dell'accesso agli
Ordini professionali, determinando innovazioni in seno alla struttura
degli Ordini stessi e anticipando in parte la riforma dell'Ordinamento
delle professioni. Le citate norme non modificano l'ambito stabilito dalla
normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via
esclusiva o meno, all'attuale professione di architetto.
DENOMINAZIONE DELL'ORDINE
L'Ordine degli architetti dovrà assumere la denominazione "Ordine degli
architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori".
ISCRIZIONE ALL'ALBO: SEZIONI E TITOLI
L'Albo verrà diviso in due sezioni (A e B) in relazione al diverso grado
di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo universitario
e corrispondono a circoscritte e individuate attività professionali. A
entrambe le sezioni si accede dopo aver sostenuto l'esame di Stato, rispettivamente
con il titolo di laurea specialistica per la sezione A e con il
titolo di laurea per la sezione B.
La sezione A è ripartita nei seguenti settori:
a) Architettura (all'iscritto spetta il titolo di architetto)
b) Pianificazione territoriale (all'iscritto spetta il titolo di pianificatore
territoriale)
c) Paesaggistica (all'iscritto spetta il titolo di paesaggista)
d) Conservazione dei beni architettonici e ambientali
(all'iscritto spetta il titolo di conservatore dei beni architettonici
e ambientali)
La sezione B è ripartita nei seguenti settori:
a) Architettura (all'iscritto spetta il titolo di architetto junior)
b) Pianificazione (all'iscritto spetta il titolo di pianificatore junior)
L'iscrizione all'Albo professionale è accompagnata dalle dizioni:
- "sezione A - settore architettura",
- "sezione A - settore pianificazione territoriale",
- "sezione A - settore paesaggistica",
- "sezione A - settore conservazione dei beni architettonici ed ambientali",
e inoltre
- " sezione B - settore architettura",
- " sezione B - settore pianificazione".
Alla "sezione A - settore architettura" dovranno essere iscritti:
- gli attuali appartenenti agli Ordini degli architetti;
- coloro che sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data
di entrata in vigore del regolamento;
- coloro che conseguiranno l'abilitazione all'esito di esami di stato
indetti prima dell'entrata in vigore del regolamento (1 settembre 2001),
ovvero relativi alla sessione di esami di Stato dell'anno 2001;
- coloro che nel 2002 supereranno l'esame di Stato per l'abilitazione
alla professione di architetto.
Agli altri settori della sezione A - settore pianificazione territoriale,
paesaggistica e conservazione dei beni architettonici ed ambientali -
dovranno essere iscritti coloro che nel 2002 supereranno l'esame di stato
rispettivamente per l'abilitazione alla professione di pianificatore territoriale,
paesaggista e conservatore dei beni architettonici e ambientali.
Alla sezione B - settore architettura e alla sezione B - settore pianificazione
dovranno essere iscritti coloro che nel 2002 rispettivamente supereranno
l'Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di architetto
junior e di pianificatore junior.
Il D.P.R. 328 ha precisato che, previo superamento dell'esame di Stato
e avendo ovviamente il necessario titolo di studi, il professionista iscritto
in un settore può iscriversi a più settori della stessa sezione.
Inoltre l'iscritto alla sezione B, in possesso del titolo di studio necessario
e previo il superamento dell'esame di Stato relativo, può essere iscritto
alla sezione A. Pertanto per la sezione A potrà anche accadere - in una
ipotesi limite - che un professionista, previo superamento dell'esame
di Stato relativo, possa contemporaneamente essere iscritto a tutti e
quattro i settori:
- "sezione A - settore architettura",
- "sezione A - settore pianificazione territoriale",
- "sezione A - settore paesaggistica",
- "sezione A - settore conservazione dei beni architettonici ed ambientali".
Infine, per la sezione B potrà anche accadere, sempre in una ipotesi limite,
che un professionista, già iscritto nella Sezione B in possesso dei titoli
di studio necessari e previo il superamento degli esami di Stato relativi,
possa iscriversi ai vari settori della sezione A e alla fine essere iscritto
contemporaneamente a tutti e quattro i settori della sezione A. Risulta
inoltre superfluo, una volta che si è iscritti nella sezione A - settore
architettura", essere iscritti anche agli altri settori in quanto il settore
architettura assorbe tutte le competenze professionali appartenenti agli
altri settori.
L'Albo professionale resterà unico, ma sarà ripartito in sezioni e in
settori così come prima indicati. Un atto dovuto dell'Ordine è il trasferimento
d'ufficio degli attuali iscritti all'Albo nella sezione A "settore architettura",
che conserveranno l'attuale numero di matricola. Per gli altri settori
dell'Albo il numero di matricola degli iscritti sarà progressivo, indipendentemente
dalla sezione o settore d'appartenenza, essendo l'Albo unico.
ATTIVITA' PROFESSIONALI
La norma generale, valida per tutte le professioni indicate nel decreto,
ha precisato che il professionista iscritto in un settore non può esercitare
le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più
settori della stessa sezione, ferma restando ovviamente la possibilità
di iscrizione a più settori della stessa sezione, previo superamento dell'esame
di Stato.
Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti a un settore
della sezione A anche quelle attribuite agli iscritti agli iscritti del
corrispondente settore della sezione B.
Ad esempio, un architetto (sezione A settore architettura) può esercitare
tutte le competenze degli altri settori della sezione (settore pianificazione
territoriale, settore paesaggistica, settore conservazione dei beni culturali
e ambientali) perché è già in possesso dei requisiti richiesti (art. 1
comma 2).
Non solo, egli potrà anche esercitare tutte le competenze previste nella
sezione B(settore architettura e settore pianificazione).
Invece un paesaggista (sezione A settore paesaggistica) potrà esercitare
le competenze previste per il suo settore ma non quelle riservate all'architetto
(sezione A settore architettura), inoltre, non essendovi un settore corrispondente
nella sezione B, potrà svolgere solo le attività non riservate previste
per questa sezione.
Se le competenze previste per gli altri settori all'interno delle sezioni
non sono riservate e non tutelate dalla legge, le relative prestazioni
professionali sono attuabili da chi si sentisse in grado di svolgerle.
Identico discorso vale anche per il conservatore dei beni architettonici
ed ambientali.
Il pianificatore territoriale (sezione A - settore pianificazione territoriale),
fermo restando le precedenti considerazioni, potrà anche esercitare le
competenze previste nella sezione B (settore pianificazione).
L'architetto junior e il pianificatore junior potranno svolgere le attività
previste nella sezione B (settore pianificazione). L'architetto junior
e il pianificatore junior potranno svolgere le attività previste dal decreto
e le altre attività se non riservate ad altri professionisti.
Gli ambiti di competenza professionali per gli iscritti nei settori degli
Albi sono specificati dall'art. 16 del Decreto.
In particolare le attività previste sono le seguenti:
nella sezione A - settore "architettura":
- le attività già stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed
europee per la professione di architetto ed in particolare quelle che
implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali.
nella sezione A - settore "pianificazione territoriale":
- la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e delle
città;
- lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche
delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche ed ambientali;
- il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale
e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali;
- strategie politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale;
nella sezione A - settore "paesaggistica":
- la progettazione e la direzione relative a giardini e parchi;
- la redazione di piani paesistici; il restauro di parchi e giardini
storici, contemplati dalla
legge 20 giugno 1909, n.364 a esclusione delle loro componenti edilizie;
nella sezione A - settore "conservazione dei beni dei beni architettonici
ed ambientali":
- la diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni dei beni architettonici
ed ambientali e
la individuazione degli interventi e delle tecniche mirati alla loro
conservazione;
nella sezione B - settore "architettura":
- collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori,
stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche;
- progettazione, direzione lavori, vigilanza, misura, contabilità e
liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie
standardizzate;
- i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica;
nella sezione B - settore "pianificazione":
- collaborazione alle attività di pianificazione, costruzione e gestione
di sistemi informativi per l'analisi e la gestione della città e del
territorio;
- analisi, monitoraggio e valutazione territoriale ed ambientale;
- procedure di gestione e di valutazione di atti di pianificazione territoriale
e relativi programmi complessi.
Occorre ancora una volta ribadire che gli architetti, anche a seguito della
riforma, continueranno a poter progettare piani territoriali, urbanistici
, e paesistici anche se queste attività sono inserite negli ambiti di competenza
degli iscritti agli altri settori. Pertanto, allo stato dei fatti, le possibilità
offerte a un architetto di operare nei campi sopradetti con piena legittimità
sono complete ed è inutile che si iscriva anche agli altri settori della
propria sezione, dopo aver sostenuto i relativi esami di Stato.
Ai pianificatori, paesaggisti e conservatori è stata espressamente esclusa
ogni riserva legale di competenza, e pertanto, non hanno riserve di legge.
Le attività professionali che spettano a pianificatori, paesaggisti e conservatori,
potranno anche essere svolte da altri professionisti che abbiano competenza
e interesse, e che siano in grado di trovare i clienti.
VERIFICHE DI SICUREZZA IMPIANTI
Anche architetti e geometri possono iscriversi all'elenco dei professionisti
per le verifiche di sicurezza sugli impianti. L'estensione deriva dal
D.M.del 6 aprile 2000 recante modifiche al D.M. 3 agosto 1995 nella parte
in cui individuava in via tassativa i professionisti competenti allo svolgimento
delle attività di verifica degli impianti di cui alla Legge 46/1990 (Norme
per la sicurezza degli impianti). Gli iscritti che intendono assumere
incarichi in operazioni di verifica e collaudi, nell'ambito delle proprie
competenze professionali e sotto propria responsabilità a norma dell'art.
348 del codice penale, possono rivolgere domanda alla competente Camera
di Commercio anche tramite l'Ordine, allegando documentazione relativa
alle eventuali esperienze maturate e al campo di attività in relazione
alle singole "sezioni" che si riportano di seguito:
| Sezione a) |
Impianti di produzione di trasporto,
di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno
degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita
dall'ente distributore - art. 1 lettera a) comma 1 e 2. |
| Sezione b) |
Impianti radiotelevisivi ed elettronici
in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche
art. 1 lettera b) comma 1. |
| Sezione c) |
Impianti di riscaldamento e di
climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di
qualsiasi natura o specie - art. 1 lettera c) comma 1. |
| Sezione d) |
Impianti idrosanitari nonché quelli
di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di
acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua
fornita dall'ente distributore - art. 1 lettera d) comma 1. |
| Sezione e) |
Impianti per il trasporto e l'utilizzazione
di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a
partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente
distributore - art. 1 lettera e) comma 1. |
| Sezione f) |
Impianti di sollevamento di persone
o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili
e simili art. 1 lettera f) comma 1. |
| Sezione g) |
Impianti di protezione antincendio
- art. 1 lettera g) comma 1. |
E' previsto che l'Ordine "attesti" l'attività svolta
dal professionista. Il testo integrale del citato decreto può essere richiesto
alla Segreteria dell'Ordine. Per il facsimile della domanda e maggiori
indicazioni sulla documentazione da allegare, attendiamo di conoscere
la nuova procedura che la locale CCIAA adotterà.
L.R. 20
marzo 2000, n. 7
Testo unico delle norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso.
L.R. 8 maggio 2000, n. 10 (BUR
n. 19)
Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura
fortificata del Friuli-Venezia Giulia. Sono previsti contributi fino alla
misura massima del 50% della spesa ammissibile per i soggetti privati
e nella misura massima del 75% nel caso di soggetti pubblici.
L.R. 21
luglio 2000, n. 14 (BUR n. 30)
Norme per il recupero e la valorizzazione
del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale
Ministero per i Beni e le attività
culturali - Decreto 10 febbraio 2000, n. 101
"Regolamento recante modificazioni al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 1997, n. 516, recante
norme per l'erogazione del finanziamento dei lavori di restauro, ristrutturazione
ed adeguamento funzionale degli immobili stabilmente adibiti a teatro".
Il Ministero modifica le regole per accedere ai contributi statali per
il restauro dei teatri previsti dal Dpcm 516/1997, dei quali possono beneficiare
non solo i proprietari ma anche i gestori. Si aggiungono ai finanziamenti
a tasso agevolato i contributi in conto interessi. Per quanto riguarda
le modalità della restituzione, si passa da tre a cinque anni e per ottenere
l'agevolazione non è più richiesto l'esclusivo uso teatrale dell'immobile
da restaurare.
D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551 (G. U. 6/4/2000, n.
81)
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio
e manutenzione degli impianti termici negli edifici, ai fini del contenimento
dei consumi di energia.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si ricorda agli iscritti che la legge 15/1968, come modificata dalla
legge 127/97, dispone che i cittadini possono produrre, in sostituzione
delle certificazioni, dichiarazioni sostitutive di alcuni certificati
fra i quali anche quello di iscrizione ad albi professionali.
L'amministrazione richiedente ha l'obbligo di accettare tale
autocertificazione.
REQUISITI PER L' ISCRIZIONE
ALL'ALBO
L'articolo 16 della legge 21/12/99 n. 526, che
adegua la legislazione italiana alla norma europea della libera circolazione
delle professioni, dispone che "per i cittadini degli Stati membri dell'Unione
Europea, ai fini dell'iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio
professionale è equiparato alla residenza". Il C.N.A., dopo aver verificato
con il Ministero di Grazia e Giustizia la corretta interpretazione della
norma, ha deliberato di consentire l'iscrizione degli architetti domiciliatari
.
DETERMINAZIONI AUTORITA' LL.PP.
RIMBORSI SPESE E COMPENSI PER IL RESPONSABILE DEI LAVORI
Essendo state segnalate all'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici,
una serie di questioni concernenti il "rimborso spese" della Tariffa professionale
degli ingegneri ed architetti nonché il compenso da riservare alla prestazione
di "responsabile dei lavori" di cui al D.Lgs. 494/96, il Consiglio dell'Autorità,
ritenendo le questioni sollevate di interesse, ha approvato la determinazione
n. 49 del 26 ottobre 2000; di seguito se ne riporta il testo.
"L'art. 4 della L. n. 143/.949 - testo unico della Tariffa per ingegneri
ed architetti - individua una serie di prestazioni professionali nelle
quali il tempo concorre come elemento precipuo di valutazione, ed alle
quali non si adatterebbero le usuali tariffe "a percentuale", "a quantità"
o "a discrezione".
I rilievi planoaltimetrici da porre a base della progettazione sono compresi
nel citato art. 4 lett. a).
Conseguentemente l'attività relativa ai rilievi è da considerare un'attività
accessoria alla progettazione vera e propria. Detto carattere accessorio
è poi confermato dall'art. 17, comma 14-quinquies, della L. n. 109/94,
che consente ad un certo numero di attività, tra cui appunto i rilievi
planoaltimetrici, di essere espletate mediante il subappalto; ciò in coerenza
con il principio affermato dalla giurisprudenza secondo cui il progettista
è sempre tenuto ad eseguire personalmente l'incarico, sia pure con l'ausilio
degli operatori materiali (vds in proposito la circ. LL.PP. del 7.10.1996
n. 4488/UL).
Dal carattere di accessorietà discende il diritto al rimborso della spesa
relativa, in conformità all'art. 13 della stessa Tariffa secondo cui al
progettista ".... gli sono dovuti a parte ed in aggiunta gli eventuali
compensi a rimborso di cui agli artt. 4, 6 e 17".
Si può pertanto concludere che l'onere sostenuto dal progettista per l'effettuazione
dei rilievi, deve essere compensato ai sensi dell'art. 4 della Tariffa
ed in aggiunta agli onorari a percentuale della Tab. A.
Nondimeno, si pone il problema di chiarire più in generale con quali "modalità"
deve essere esposta la spesa da parte del progettista, ossia se la stessa
deve essere ragguagliata ad una percentuale forfettaria degli onorari
di cui alla Tab. A, oppure analiticamente indicate e comprovate; modalità
entrambe ammesse dall'art. 13 della Tariffa.
Il regolamento della legge quadro approvato con D.P.R. n. 554 del 21.12.1999
ed in vigore dal 28.7.2000, all'art. 64, comma I lett. c), punto 1) a),
nel descrivere le modalità di svolgimento delle gare per l'affidamento
degli incarichi di progettazione, fa esplicito riferimento ad una percentuale,
al netto del ribasso offerto, per il rimborso delle spese che figura nella
compilazione delle parcelle.
Conclusivamente, ed estendendo il più recente principio enunciato dal
regolamento, anche alle specifiche professionali relative ad incarichi
non conferiti mediante procedura concorsuale, le parcelle professionali
possono esporre, per ogni categoria di opere nelle quali è stato disaggregato
l'importo complessivo dei lavori, le spese forfettariamente determinate.
E' stata inoltre sollevata questione in ordine al rimborso per il "plottaggio
dei disegni".
Si osserva che questa è un'attività materiale del professionista - successiva
alla elaborazione dei disegni - sorta evidentemente dopo la Tariffa di
cui alla L. n. 143/49; certamente, la stessa non può considerarsi un'attività
intellettuale del progettista e, come tale, non può considerarsi inclusa
nel compenso a percentuale di cui alla Tab. A. L'attività materiale di
cui trattasi rientra perciò nelle spese di cui all'art. 6 della Tariffa
che prevede il rimborso ".....di qualsiasi sussidio od opera necessaria
all'esecuzione di lavori fuori d'ufficio".
Infine, relativamente alla questione se sia dovuto il compenso per l'attività
di responsabile dei lavori, nell'ipotesi in cui l'Amministrazione si sia
limitata a conferire, ai sensi del D. Lgs. n. 494/96, il solo incarico
di responsabile dei lavori e non anche di coordinatore per la sicurezza
nella fase di progettazione, la risposta non può che essere negativa nel
senso che spetta il compenso per l'incarico di coordinatore della sicurezza,
mentre, non spetta per le funzioni del responsabile dei lavori, come delineate
dal citato D. Lgs. 494/96 per essere queste esplicitamente demandate dall'art.
8 c.2 del regolamento n. 554 approvato con D.P.R. del 21.12.1999, al responsabile
del procedimento, ai fini del rispetto delle norme di sicurezza, non può
spettare comunque alcuno.
RELAZIONE GEOLOGICA E INDAGINI GEOLOGICHE
L'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, rispondendo ad una nota
del Ministero dell'Interno che rimetteva alla valutazione dell'Autorità
stessa la questione relativa all'effettiva portata del divieto di subappalto,
disposto dalla L. 109/94 nel testo modificato dalla L. 415/98, la cui
inosservanza da parte della P.A. era lamentata dal Consiglio Nazionale
dei Geologi, ha in realtà evidenziato le competenze del geologo (esclusive
per la redazione della relazione geologica) e del progettista incaricato,
competente in materia geotecnica, cui spetta "la direzione conclusiva,
unitaria e responsabile dell'intero progetto".
Riportiamo di seguito uno stralcio della determinazione n. 19 del 5 aprile
2000.
(omissis)
"L'art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, al comma 14 quinquies,
aggiunto dall'art. 6, comma 6, della legge 18 novembre 1998, n. 415, dispone
che in tutti gli affidamenti relativi ad incarichi di progettazione, direzione
lavori ed incarichi tecnici l'affidatario non può avvalersi del subappalto,
fatta eccezione per le attività relative ad indagini geologiche, geotecniche
e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazione, alla
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione
della relazione geologica, nonché per la redazione grafica degli elaborati
progettuali.
Ciò significa che il ripristinato generale divieto per il progettista
incaricato di ricorrere al subappalto, se non vale per le attività accessorie
relative ad indagini geologiche, geotecniche e sismiche per le quali è
prevista esplicita deroga al divieto stesso, resta, tuttavia, operante
per la redazione della relazione geologica considerata dalla norma come
ipotesi a se stante per la quale è preclusa ogni deroga e vi è, quindi,
competenza esclusiva del geologo per quanto attiene alla redazione della
suddetta relazione geologica in tutti i casi in cui essa è espressamente
richiesta.
Qualora, pertanto, si renda necessaria l'acquisizione alla progettazione
di una relazione geologica, l'amministrazione è tenuta ad avvalersi dell'opera
professionale del geologo, che sarà reperita o all'interno delle strutture
dell'ente ovvero all'esterno ed affiancata a quella del progettista ingegnere
(*), ovvero ancora ricorrendo al conferimento
all'esterno dell'incarico di progettazione ad un raggruppamento temporaneo
comprendente anche il geologo.
Per quanto riguarda, invece, la relazione geotecnica, in conformità all'orientamento
del Consiglio di Stato (Ad. Gen. 2 giugno 1994, n. 154) e del Consiglio
Superiore dei lavori pubblici (Ad. Gen. 17 dicembre 1993, n. 138), l'ingegnere
(*) progettista, che pure ha competenza in
materia, deve avvalersi per la redazione della stessa, dell'apporto del
professionista geologo, quante volte ciò sia richiesto dalla complessità
e dalla specializzazione delle elaborazioni e delle valutazioni da compiere,
in ordine particolarmente alla caratterizzazione del terreno in relazione
all'opera da costruire, ovvero nella ipotesi di espressa previsione normativa
(così per gli interventi in zona sismica).
Ciò tuttavia sempre nel rispetto del carattere unitario ed organico della
relazione geotecnica, e dunque sotto il coordinamento e sotto la responsabilità
complessiva del progettista.
(omissis)
* Not. R.: E' da intendersi che anche il
"progettista architetto" è competente in materia geotecnica e può, quindi,
redigere a pieno titolo la relazione geotecnica.
CONFERIMENTO INCARICO
La Corte di Cassazione - Sezione II
Civile con sentenza n. 1480 del 02/02/2001 ha affermato che il conferimento
di complessi incarichi professionali aventi a oggetto opere di progettazione
e la direzione dei relativi lavori non può prescindere da specifici accordi
redatti in forma scritta concernenti la preventiva definizione del rapporto
negoziale sotto il duplice profilo soggettivo delle parti, e oggettivo,
delle prestazioni in obbligazione.
ELENCO VERIFICATORI IMPIANTI DI CUI ALLA L. 46/90
Ricordiamo agli iscritti che il D.M. 6 aprile 2000 modifica
il D.M. 3 agosto 1995 e riguarda la formazione degli elenchi dei soggetti
abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti. (L. 5
marzo 1990, n.46). Gli iscritti agli Albi professionali che, nell'ambito
delle rispettive competenze professionali e sotto la propria responsabilità
a norma dell'art. 348 c.p., ritengono di poter assumere incarichi in operazioni
di verifica e collaudi, rivolgono domanda alla Camera di Commercio della
provincia di residenza. (La domanda può essere inoltrata anche tramite
gli Ordini professionali). Essa deve contenere:
- nome, cognome, domicilio, recapito telefonico;
- la sezione o le sezioni in cui si chiede di essere iscritti (sez. a),
b), c), d), e), f), g) di cui all'art. 1 L. 46/90 (vedi circolare agli
iscritti all'Ordine del 26 luglio scorso); - i titoli di studio posseduti
e la data di conseguimento;
- l'Albo professionale di appartenenza, il numero e la data di iscrizione;
- indicazione delle eventuali esperienze maturate e del campo di attività
allegando la relativa documentazione che dovrà essere attestata dal Collegio
o dall'Ordine professionale di appartenenza;
- firma semplice.
La domanda deve essere presentata in marca da bollo da
Lire 20.000 allegando:
- la fotocopia del documento d'identità in corso di validità
- l'attestazione del versamento di Lire 60.000 sul c/c postale n° 8334
intestato alla C.C.I.A.A. di Udine
Se possibile allegare fotocopia del titolo di studio e del
certificato di iscrizione all'Albo professionale.
IMPIANTI
Con decisione n. 3814 del 29 marzo
2000 la Corte di Cassazione-Sezione II Civile ha affermato un principio
rilevante per la categoria degli architetti, riconoscendone la competenza
in materia di impianti e affini o connessi con i progetti di opere di
edilizia civile Copia integrale della sentenza è consultabile presso la
segreteria dell'Ordine.
IMPIANTI ELETTRICI
E' pervenuta dal CNA la sentenza n.
2154/2000 della Corte d'Appello di Milano in materia di affidamento di
un incarico, consistente nella progettazione dell'adeguamento degli impianti
elettrici di un condominio ai sensi della legge n. 46/90.
Con tale sentenza la Corte d'Appello ha fatto proprio e riconfermato il
principio secondo il quale la Suprema Corte di Cassazione (v. Cass. nn.
3814/200, 11994/92) ha esplicitamente riconosciuto che la progettazione
di impianti elettrici rientra nell'attribuzione propria dell'architetto,
trattandosi di impianti affini o connessi con i progetti di opere di edilizia.
Copia integrale della sentenza è consultabile presso la segreteria dell'Ordine.
CEMENTO ARMATO
La sentenza della terza sezione penale della Cassazione,
n. 11287/2000, riguardante le competenze professionali dei geometri,
afferma che la progettazione di opere in cemento armato è di esclusivo
appannaggio di ingegneri e architetti e, quindi, il geometra che "invade"
questo settore è punibile anche con sanzioni penali.
Secondo detta sentenza, i geometri "non possono progettare e dirigere
costruzioni in cemento armato di tipo civile, neppure di modesta entità".
La loro attività professionale, pertanto, può estrinsecarsi nella progettazione
e direzione di costruzioni in cemento armato, solo quando queste siano
costruzioni accessorie di tipo rurale e non presentino particolare difficoltà.
COMPETENZE E ISCRIZIONE ALL'ALBO
Il CNA ha trasmesso una recente decisione del Consiglio di Stato in
materia di accesso a pubblico impiego e possesso dell'iscrizione all'albo.
In particolare, il Giudice amministrativo ha ritenuto che la differenziazione
tra attività riservate a professionisti abilitati, che necessitano quindi
di iscrizione all'albo, e attività libere, che possono essere svolte
da chiunque, deve essere "operata in ragione dell'oggetto della professione"
e non attraverso il richiamo alle "disposizioni di chiusura" della legge
professionale.
Pertanto, qualora il posto messo a concorso riguardi attività proprie
e specifiche di professioni del primo tipo, allora per l'accesso al
posto medesimo deve essere prescritta l'abilitazione professionale.
La qualificazione di attività professionali come riservate è stata,
poi, operata caso per caso dalla giurisprudenza, e la sentenza in questione
ne indica alcune.
La decisione merita anche di essere segnalata nella parte in cui ha
affermato la legittimazione degli Ordini e Collegi professionali, enti
associativi esponenziali delle relative categorie, a ricorrere a tutela
delle categorie medesime, anche sotto il profilo dell'abilitazione per
l'esercizio di attività rientranti nella competenza di determinati professionisti,
"ancorché sotto forma di rapporto di impiego".
D.M. 3 agosto 2000, n. 294 (G.U. n. 246 del
20/10/2000)
Regolamento concernente individuazione dei requisiti di qualificazione
dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni
mobili e delle superfici decorate di beni architettonici.
Con tale provvedimento sono individuati i requisiti di qualificazione
dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione ordinaria
e straordinaria dei beni culturali mobili e delle superfici decorate
di beni architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui
al testo unico sui beni culturali, vale a dire dei beni riconducibili
alla categoria OS/2.
L. n. 342 del 21 novembre 2000
"Misure in materia fiscale" Il provvedimento ha radicalmente modificato
il trattamento fiscale dei redditi di collaborazione coordinata e continuativa.
D. P. G. R. 23. 8 2000, N. 0310/Pres. (B.U.R.
n. 45 del 08/11/2000)
Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti
finalizzati allo sviluppo della mobilità ciclistica previsti dalla L.
366/1998
D. P. G. R. 23. 8 2000, N. 0311/Pres. (B.U.R.
n. 47 del 22/11/2000)
Legge regionale 10/2000. Disposizioni concernenti la documentazione
da presentare a corredo delle domande e la rendicontazione del contributo
per interventi a sostegno dell'architettura fortificata. Approvazione.
L. 18. 8. 2000, N. 248
relativa alle "Nuove norme di tutela
del diritto d'autore" (G.U., n. 206 del 4 settembre 2000).
Tra le novità più significative introdotte dalla legge, ricordiamo quelle
in tema di nuove tecnologie.
Vengono infatti individuate, all'articolo 1 della legge, nuove forme
di utilizzazione di opere tutelate dal diritto d'autore, quali ad esempio
la diffusione via satellite, la pay tv, le fotocopie di libri.
DECRETO 2 OTTOBRE 2000 (G.U. N. 244 del 18/10/2000)
"Linee guida d'uso dei videoterminali", elaborate dal Ministero del
Lavoro in attuazione dell'articolo 56 del D. Lgs. 626/1994.
Il decreto stabilisce le posture corrette, la regolazione dell'illuminazione,
le caratteristiche degli ambienti di lavoro e delle postazioni VDT,
al fine di evitare l'insorgere di disturbi muscolo-scheletrici, affaticamento
visivo e fatica mentale. Per la redazione della guida si è fatto riferimento
a norme tecniche nazionali CEI, UNI, comunitarie CE-NELEC, CEN e internazionali
IEC, ISO, che forniscono la regola dell'arte sull'utilizzo dei videoterminali.
Circolare n. 13/E del 6 febbraio 2001 del Ministero
delle Finanze - Direzione Regionale delle Entrate
Art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente detrazioni
per interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio privato,
come modificato dall'art. 2, comma 2, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388. Risposta a quesiti.
Dalla circolare risulta più chiaro l'elenco delle spese detraibili per
le misure di sicurezza negli edifici e vengono precisate le novità apportate
al meccanismo della Finanziaria 2001.
Gli interventi per l'installazione di impianti antifurto, di porte blindate,
di grate, di vetri antisfondamento, di casseforti a muro, di ascensori
e montacarichi mirati all'eliminazione delle barriere architettoniche,
nonché la sostituzione di serrature e saracinesche, rientrano nelle
spese soggette agli sgravi Irpef del 36% sulle ristrutturazioni in abbinamento
alla riduzione dell'aliquota Iva al 10% sui lavori.
L.R . 26. 2. 2001, n. 7 (B.U.R. n.
9 del 28/2/2001)
Modifiche alla legge regionale
n. 52/91 "Norma regionale in materia di pianificazione territoriale
e urbanistica" e ulteriori disposizioni in materia urbanistica e ambientale.
Fra le nuove disposizioni, si segnala la possibilità per le amministrazioni
comunali di non ritenere indispensabile la commissione edilizia per
il rilascio di concessioni riferite ad interventi ricadenti in aree
non sottoposte a vincolo paesaggistico, mentre la commissione edilizia
integrata è organo indispensabile per il rilascio delle autorizzazioni
previste dal decreto legislativo 490/99, testo unico in materia di
beni ambientali e culturali.
D.P.G.R. 22.1.2001, n. 011/Pres (B.U.R. n
14 del 4/4/2001)
Determinazione aliquote spese
di progettazione, generali e di collaudo.
In attuazione della L.R. 46/86, la Regione indica come va stimata
l'incidenza di progettazione, collaudo e spese generali ai fini delle
determinazione del quadro economico complessivo dell'opera previsto
dall'articolo 17 del regolamento appalti
D.P.G.R. 6.2.2001, n. 031/Pres. (I suppl.
B.U.R. n. 11 del 14/3/2001)
Legge regionale 42/1996, articolo
5, come modificato dall'articolo 10 della legge regionale 13/1998.
Delimitazione delle aree di rilevante interesse ambientale (ARIA)
n. 14, 17, 18 e 19
L.R. 12.2.2001, n. 3 (I suppl. B.U.R.
n. 7 del 14/2/2001)
Disposizioni in materia di
sportello unico per le attività produttive e semplificazione di
procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale.
Segnaliamo di particolare importanza l'art. 12 dal titolo "Progetto
comportante la variazione di strumenti urbanistici".
SENTENZE
Le
tariffe professionali non sono vincolanti nei rapporti tra professionisti.
L'inderogabilità dei minimi vale soltanto nei rapporti tra il
professionista e "l'esterno" ma non si applica invece nei patti
o contratti, anche di tipo associativo, tra i professionisti.
Così la Cassazione ha bocciato le richieste di un architetto
che esigeva il pagamento di alcune prestazioni rese a favore
di un geometra, con il quale era stato stipulato un contratto
di tipo associativo, in base ai minimi tariffari. Secondo la
Cassazione i patti di organizzazione interna tra professionisti
possono anche derogare alle leggi sulle tariffe.
VERIFICA IN MATERIA DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
Il Consiglio
Nazionale Architetti informa che il Ministero dell'Industria, del
Commercio e dell'Artigianato - DGSPC - Ispettorato Tecnico - F1 -
a seguito di richieste di chiarimenti, allo stesso pervenute, circa
le procedure amministrative da seguire in conseguenza dell'entrata
in vigore del Decreto Ministeriale 6 aprile 2000 - "Formazione
degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di
sicurezza degli impianti (Legge 5 marzo 1990, n. 46)" - ha fornito
informazioni con una nota del 14 maggio scorso, in merito al contenuto
delle domanda da inoltrare alle Camere di Commercio.
D.P.G.R. 15 maggio
2001, n. 0169/Pres. (BUR n. 28, 11.07.2001)
Regolamento recante criteri
e modalità per la concessione di contributi pluriennali, previsti
dall'artr. 5 della L.R. 4/2001, per l'installazione di ascensori.
D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441 Regolamento
recante norme di organizzazione del
Ministero per i beni e le attività culturali (G.U. 9/1/2001, n.
33)
Il Regolamento
di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività culturali
dà attuazione alle funzioni conferite al Ministero stesso dal decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, che ha istituito il "Ministero
per i Beni e le Attività culturali" in sostituzione del "Ministero
per i Beni culturali e ambientali".
Le attribuzioni del "nuovo " Ministero risultano notevolmente ampliate:
di particolare interesse è l'affidamento della promozione della
formazione "in materia di conoscenza e tutela del paesaggio, della
cultura e della qualità architettonica e urbanistica" e della promozione
"della qualità del progetto e dell'opera architettonica e urbanistica",
nonché l'affidamento della "dichiarazione di importante carattere
artistico delle opere di architettura contemporanea" con conseguente,
possibile, ammissione ai contributi economici per le stesse opere
e per gli interventi riconosciuti di particolare qualità architettonica
o urbanistica.
E' infine da evidenziare la distinzione attuata tra direzione politica
e gestione amministrativa del Ministero, e il decentramento delle
strutture con intendimento di semplificazione delle procedure.
Direttiva del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali
A seguito dell'emanazione
del succitato D.P.R. 441/2000, il Ministero ha emanato una direttiva
che fornisce puntuali indicazioni in ordine ad attività che coinvolgano
funzioni e compiti di diverse strutture centrali e periferiche.
I rilievi operati dal Ministero assumono notevole importanza con
particolare riferimento:
- al "favor" attribuito alla partecipazione di
giovani progettisti, in sede di concorsi di idee e di progettazione,
per la realizzazione di opere di competenza del Ministero destinate
ad attività culturali o di rilevante interesse architettonico
- agli obiettivi individuati in sede di indizione
di concorsi di idee o di progettazione, volti alla predilezione nei
confronti dei criteri qualitativi di selezione per la realizzazione
delle opere sopra citate, all'individuazione di esigenze di carattere
sociale, ambientale, urbanistico, estetico-formale, funzionale e tecnico
da soddisfare, nonché al favorire nelle commissioni giudicatrici la
presenza di un rappresentante per ognuna delle categorie indicate dall'articolo
21, comma 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109
- al coinvolgimento degli Ordini professionali
nell'elaborazione, di concerto con altre Amministrazioni pubbliche e
con le direzioni generali del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali,
di direttive congiunte finalizzate alla promozione della qualità del
progetto e dell'opera architettonica, nonché alla certezza, trasparenza,
efficienza ed efficacia dei concorsi di idee e di progettazione
- alla considerazione degli Ordini professionali
quali diretti interlocutori della Direzione Generale per l'Architettura
e l'Arte Contemporanee sia per l'elaborazione di studi e ricerche sulla
qualità del progetto e dell'opera architettonica e urbanistica, sia
per l'attuazione di scambi culturali con la Direzione stessa.
Il testo integrale della citata Direttiva è consultabile
presso la Segreteria dell'Ordine.
PUBBLICA SICUREZZA
Il DPR 28 maggio 2001 che introduce
modifiche ai procedimenti concernenti i locali di pubblico spettacolo,
in particolare prevede che le verifiche e gli accertamenti attinenti
i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a
200 persone siano sostituiti da una relazione tecnica redatta da un
professionista iscritto all'Albo degli ingegneri o dei geometri la quale
attesti la rispondenza del locale e dell'impianto alle regole stabilite
con decreto del Ministro dell'Interno, non prevedendo, pertanto, la
figura dell'architetto.
Il Consiglio Nazionale, in considerazione della gravità di tale nuova
disposizione legislativa penalizzante l'attività degli architetti, ha
proposto ricorso al TAR Lazio avverso tale esclusione.
PIANI DI LOTTIZZAZIONE/COMPETENZE
Il Consiglio
di Stato, IV Sezione, con decisione n. 4620 del 3 settembre scorso,
ha stabilito che il geometra non può redigere Piani di Lottizzazione,
anche se di modesta entità e conformi alle previsioni del Piano Regolatore.
La questione
era stata sollevata dall'Ordine degli Ingegneri di Venezia che aveva
rilevato la violazione delle norme sulla competenza professionale
dei geometri in materia urbanistica dopo che un Comune aveva approvato
un Piano di Lottizzazione firmato da un geometra.
NUOVO TESTO UNICO
PER L'EDILIZIA
E' stato pubblicato nel Suppl.
Ord. n. 239 alla G.U. 20/10/2001, n. 245, ed entrerà in vigore dal
prossimo 1/1/2002, il Testo Unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia, che raccoglie in un unico provvedimento
tutta la normativa previgente in materia di procedure edilizie,
norme tecniche per le costruzioni, provvedimenti per le zone sismiche,
norme per la sicurezza degli impianti, ecc.
NUOVO DECRETO SULLA
QUALIFICAZIONE NEI BENI CULTURALI
Sulla Gazzetta Ufficiale
del 1° dicembre 2001, n. 280 è stato pubblicato il nuovo decreto
n° 480 del 24/10/2001 relativo alla qualificazione dei soggetti
esecutori di lavori di restauro e manutenzione di beni mobili
e superfici decorate di beni architettonici. Il provvedimento
interviene a modificare il precedente decreto n. 294/2000 la cui
applicazione era stata sospesa dal TAR Lazio a seguito di un ricorso
presentato dall'ANIEM.
RESTAURI CON SPONSOR:
NON SI APPLICA LA 109
L'Autorità di Vigilanza sui
lavori pubblici con la determinazione n. 24 del 5/12/2001 relativa
al contratto di sponsorizzazione, stabilisce che ai lavori di
restauro di un immobile pubblico finanziati da uno sponsor privato
non si applica la legge quadro sui lavori pubblici. L'intervento
può quindi essere affidato senza gara, ma l'impresa che esegue
i lavori deve comunque essere qualificata secondo le regole stabilite
dal Dpr 34/2000.
RESPONSABILITA' SULLE DIFFORMITA' DELL'OPERA DEL DIRETTORE
DEI LAVORI
Il Codice Civile fa ricadere
sull'appaltatore le responsabilità per difformità e vizi d'opera
qualora questi non siano conosciuti e accettati dal committente.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15124 del 28/11/2001,
chiarisce che il direttore dei lavori sebbene presti un'opera
professionale, poiché è chiamato a trasmettere le proprie conoscenze
tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed
operative per assicurare, relativamente all'opera da eseguire,
il risultato che il committente si aspetta di conseguire. Il
Direttore dei lavori ha la piena responsabilità di far realizzare
l'opera dell'appaltatore in conformità del progetto, del capitolato,
e delle regole della tecnica che regolano la materia.
Conseguentemente non si sottrae alla responsabilità ove non
svolga la vigilanza o ometta di impartire le opportune disposizioni
al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte
dell'appaltatore, e qualora ne riscontri delle difformità o
vizi, di riferirne al committente.
PER INGEGNERI
E ARCHITETTI LA MATERNITA' E' FRAZIONABILE
L'indennità di maternità
per architetti e ingegneri non ha carattere unitario ma è
una prestazione frazionabile.
Ne consegue che la professionista ha diritto all'indennità
dalla data effettiva di iscrizione alla Cassa anche se questa
è avvenuta in epoca successiva al bimestre che precede il
giorno presunto del parto.
E' questo il principio che si ricava dalla sentenza n. 14814/2001
della Cassazione.
TARIFFA -
VALIDO IL D.M. 04.04.01
L'Anci ha vinto il
ricorso al Tar Lazio contro il D.M. 04.04.2001, ma il Parlamento,
recependo l'emendamento del C.N.A., ha introdotto all'art.
17 dell'ultima versione della Legge LL.PP, il comma 12 ter
che così recita:
"Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, determina, con proprio
decreto , le tabelle dei corrispettivi delle attività che
possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1
del presente articolo, tenendo conto delle tariffe previste
per le categorie professionali interessate.
I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo
comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143,
introdotto dall'articolo 5 maggio 1976, n. 340.
Ogni patto contrario è nullo.
Fino all'emanazione del decreto continua ad applicarsi quanto
previsto nel decreto del Ministero della giustizia del 4
aprile 2001, pubblicato nella G.U. del 26 aprile 2001".
Si ricorda che resta in vigore l'articolo 4, comma 12bis,
della Legge 155/89, che prevede: " Per le prestazioni rese
dai professionisti allo Stato e agli altri Enti pubblici
relativamente alla realizzazione di opere pubbliche o comunque
di interesse pubblico, il cui onere è in tutto o in parte
a carico dello Stato e degli altri Enti pubblici, la riduzione
dei minimi di tariffa non può superare il 20 per cento".
|